lunedì 17 luglio 2017

Organici ATA 2017/18, ripartizione regionale posti vari profili. Le tabelle e lo schema di decreto interministeriale


NOTA MIUR 10.07.2017, PROT. N. 29817
Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.). Schema di decreto interministeriale dotazioni organiche a.s. 2017-18.
Al fine di consentire alle SS.LL. di definire le procedure inerenti la determinazione dell'organico e, conseguentemente, la mobilità del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola per l'anno scolastico 2017/2018, si trasmette, in allegato alla presente circolare, lo schema di decreto interministeriale in oggetto unitamente alle tabelle A, B, C, D, E ed F concernenti la ripartizione regionale delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2017/18. La ripartizione triennale tra le diverse regioni è stata effettuata tenendo conto sia dei dati della popolazione scolastica presenti al sistema informativo sia del dimensionamento della rete scolastica.
La successiva ripartizione provinciale delle dotazioni organiche del personale A.T.A. dovrà essere oggetto di adeguata informativa con le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto. Analoga informativa dovrà essere attivata a livello provinciale per il riparto tra le diverse istituzioni scolastiche.
Si rimettono di seguito alle SS.LL. le principali indicazioni operative in conformità alle previsioni contenute nello schema di decreto interministeriale allegato alla presente circolare.
Ripartizione dei contingenti
Allo schema di decreto interministeriale ê allegata la tabella "A" nella quale sono riportate le consistenze di organico per ambito regionale, (comprensive anche dei posti degli altri profili di minore entità) sulla cui base le SS.LL procederanno alla ripartizione dei posti a livello provinciale.
Al provvedimento sono, altresì, allegate le tabelle B, C e D nelle quali sono riportati i contingenti regionali dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico.
Con la suddivisione dei contingenti deve essere operato l'accantonamento di una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica provinciale. I posti in questione devono essere utilizzati nella determinazione dell'organico di diritto prioritariamente per la completa fruizione, da parte delle scuole, dell'organico spettante dall'applicazione delle tabelle e poi per salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, in particolar modo del primo ciclo, ovvero le istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare complessità quali la frequenza di alunni disabili, o esigenze legate ad una significativa consistenza di laboratori e reparti di lavorazione nella medesima istituzione scolastica, l'eventuale frammentazione della medesima sede in un consistente numero di plessi e/o succursali, la gestione di specifiche situazioni di disagio locale, la presenza di zone connotate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, ecc..
In ogni caso, come è noto, i posti da attivare in ambito provinciale devono essere contenuti entro il limite massimo delle ripartizioni effettuate a livello regionale.
Si evidenzia, comunque, che detti contingenti possono essere incrementati, solo mediante compensazione con le dotazioni organiche di altri profili che appartengano inderogabilmente alla medesima area contrattuale tenendo conto delle esigenze di carattere locale, evitando di creare situazioni di esubero. Di conseguenza, alle SS.LL. è attribuita la competenza in merito alla possibilità di modulare i parametri di calcolo degli organici di istituto al fine di contenere i posti entro il limite del contingente regionale assegnato.
Organico di istituto
Ai sensi della legge 107/2015, il fabbisogno dei posti ATA contenuto nel piano triennale dell'offerta formativa per ciascuna istituzione scolastica dovrà tenere conto di quanto stabilito dall'art.1, comma 334, della legge 190/2014. Pertanto non potrà essere superata la consistenza numerica dei posti assegnata a ciascuna regione.
In particolare, si evidenzia che le SS.LL., ovvero i dirigenti degli Ambiti territoriali Provinciali delegati, dovranno convalidare o rettificare lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo. Tale accertamento si rende indispensabile al fine di verificare che la consistenza complessiva dell'organico di tutte le province non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato di cui alla tabella "A" allegata al decreto.
Organico D.S.G.A.
Giova richiamare l'attenzione delle SS.LL. su quanto disposto all'articolo 19, comma 5 bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 come introdotto dall'art. 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011 n. 183 e successivamente modificato ed integrato dall'articolo 12, comma 1 lettera b) del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 che recita: "negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014 alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)".
Il medesimo articolo 19, comma 5 ter, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 come introdotto dall'articolo 12, comma 1 lettera c) del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 e convertito dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 ha ulteriormente statuito che "A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis".
In mancanza dell'accordo in sede di Conferenza Unificata anche l'organico di DSGA continuerà ad essere determinato, per l'anno scolastico 2017-18, con decreto interministeriale (MIUR-MEF), previo parere della suddetta Conferenza Unificata.
Le suindicate disposizioni trovano riscontro nelle consistenze di organico di cui alla tabella "F" dell'allegato schema di decreto interministeriale. Ne consegue, dunque, che i D.S.G.A. titolari nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate possono partecipare alle operazioni di mobilità in qualità di soprannumerari, al fine della assegnazione di una nuova sede di titolarità per l'anno scolastico 2017/2018.
Le norme richiamate prevedono, come detto, che alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni (400 nelle particolari situazioni sopra citate) il posto di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi non possa essere assegnato in via esclusiva bensì in comune con altra istituzione scolastica, da individuare anche tra le medesime scuole sottodimensionate.
L'abbinamento tra due scuole sottodimensionate, (da effettuare, ovviamente, in organico di fatto) non deve configurarsi, quindi, quale forma di dimensionamento. E', infatti, finalizzato esclusivamente a garantire la prosecuzione delle attività amministrative, gestionali e di bilancio dell'istituzione scolastica. Unitamente alla fattispecie dell'abbinamento, la norma prevede che la conduzione della istituzione scolastica sia affidata, con il conferimento di specifico incarico, a D.S.G.A. titolare in altra scuola normo-dimensionata della provincia.
La determinazione dei posti da istituire nonché degli incarichi da conferire ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi di ruolo per la conduzione di altra istituzione scolastica devono essere gestite dalle SS.LL., esclusivamente, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.
Di conseguenza, una volta definita la mobilità, le SS.LL. provvederanno a formulare, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, piani di abbinamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate individuando, altresì, tra le due scuole oggetto di abbinamento, quella nella quale istituire il posto di D.S.G.A.. Nel medesimo contesto devono, altresì, essere individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate, non oggetto di abbinamento, da affidare a D.S.G.A. già titolari, con mantenimento del loro incarico nella scuola normo-dimensionata.
In proposito, appare opportuno il richiamo ai consueti criteri della viciniorietà, del numero degli alunni e delle sedi delle istituzioni scolastiche, nonché della complessità organizzativa.
Definiti i criteri, resta demandata alla autonoma decisione delle SS.LL. la determinazione del numero di posti da istituire, unicamente in situazione di fatto, per attivare gli abbinamenti. Analoga modalità deve essere osservata per individuare le scuole sottodimensionate da affidare a D.S.G.A. di ruolo.
L'alternatività della scelta, tra abbinamento tra sedi ed incarico da affidare a D.S.G.A. di ruolo, deve essere ispirata a criteri che contemperino la primaria esigenza di evitare indebito aggravio di spesa e l'obiettivo di garantire le necessarie condizioni di funzionalità delle istituzioni scolastiche.
Ancorché istituiti in situazione di fatto, i posti relativi all'abbinamento delle sedi sottodimensionate costituiscono specifico contingente provinciale del profilo professionale di D.S.G.A., da approvare mediante apposito decreto delle SS.LL.
Detto contingente è, pertanto, separato rispetto agli eventuali ulteriori posti istituiti in situazione di fatto per gli altri profili professionali. Ne consegue che, a fronte di eventuali, future fusioni tra sedi sottodimensionate, disposte dai pertinenti piani regionali di dimensionamento, i posti istituiti in situazione di fatto tornano ad essere incardinati nell'organico di diritto, sempreché il numero di alunni delle nuove scuole legittimi l'istituzione del posto di Direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Nelle province nelle quali l'applicazione delle richiamate disposizioni determinano D.S.G.A. in eccedenza rispetto all'organico di diritto 2017/2018, nei limiti del riassorbimento dello stesso soprannumero, il D.S.G.A. soprannumerario rimane utilizzato nella scuola sottodimensionata di titolarità dell'anno scolastico 2016/2017. Tale prescrizione è contenuta nella ipotesi di C.C.N.I. sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sottoscritto per l'anno scolastico 2017/2018.
I.T.P. in soprannumero - Accantonamento posti di assistente tecnico
Il comma 81 dell'articolo 4 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 prevede che "allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico".
Di conseguenza, l'Ufficio dell'Ambito Territoriale Provinciale, all'atto della pubblicazione della mobilità dell'istruzione secondaria di II grado, verifica il numero degli I.T.P. in esubero sulla provincia e accantona, per ciascuna area del profilo di assistente tecnico, un pari numero di posti vacanti. Le operazioni di mobilità degli assistenti tecnici relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità residuate dopo la seconda fase, detratto il numero di accantonamenti finalizzati alla sistemazione degli I.T.P. in soprannumero.
A conclusione della mobilità per il personale A.T.A., l'I.T.P. in soprannumero presta servizio, sempre in qualità di I.T.P., per l'a.s. 2017/18, nella medesima istituzione scolastica dell'anno precedente, a fronte della vacanza del posto per il quale si procede all'accantonamento se di area laboratoriale corrispondente alla sua classe di insegnamento.
I posti di assistente tecnico, già accantonati nella terza fase della mobilità, che non è possibile utilizzare per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell'I.T.P., incrementano il contingente delle disponibilità sulle quali effettuare le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.
Assistenti tecnici
I contingenti del profilo degli assistenti tecnici sono contenuti nella tabella C.
Per l'istituzione del posto, si evidenzia la necessità di evitare duplicazioni di competenze, in tutti i casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, l'insegnante tecnico-pratico e l'assistente tecnico.
A tal fine, sempreché non si creino situazioni di soprannumerarietà, può essere prevista la non attivazione dello stesso posto ovvero, in alternativa, l'istituzione di un posto di diversa area didattica. Nel rispetto della disciplina contrattuale, circa le modalità di prestazione dell'orario settimanale di servizio, ê previsto che l'assistente tecnico espleti ogni attività connessa all'attuazione dell'autonomia didattica di cui al D.P.R. n. 275/99 in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità.
Gestione comune di funzioni e servizi
Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dalle scuole attraverso il proficuo impiego delle risorse professionali disponibili, anche in relazione alle esigenze connesse all'inserimento scolastico degli alunni diversamente abili ed all'apertura e alla chiusura dei locali in cui funzionano i punti di erogazione del servizio, le scuole possono, previa adozione dei necessari provvedimenti, anche collegarsi in rete per l'espletamento di attività a carattere amministrativo, tecnico e gestionale ovvero di servizi di interesse comune, in coerenza rispetto a quanto previsto dalla legge 107/2015.
In proposito, si evidenzia l'opportunità che le SS.LL. pongano in essere le necessarie iniziative atte a favorire l'unificazione ovvero la concentrazione delle risorse di più scuole al fine di consentire anche la soluzione di problematiche complesse.
CPIA
Per ciò che concerne i CPIA trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.
Ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, sostituiti dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) ê assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome. Il posto di organico di diritto del profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento studenti, limite ridotto a quattrocento nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente amministrativo, è assegnata una unità per ogni CTP riorganizzato nel CPIA. Quanto alla dotazione organica di collaboratori scolastici, questa è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di istruzione per gli adulti.
Fermo restando la dotazione organica fissata a livello regionale, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può assegnare ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti, personale appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici, ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.
Ove si ravvisi la necessità, una parte della quota del 3% della dotazione organica provinciale accantonata può essere utilizzata per far fronte alle esigenze connesse all'avvio dei CPIA ed al fine di garantire l'erogazione del servizio.
Terziarizzazione dei servizi
Al Direttore Regionale è stata ricondotta la competenza in merito alla promozione di opportune intese con i rappresentanti di categoria, finalizzate alla ottimale utilizzazione del personale esterno all'amministrazione e, dunque, all'utilizzo sul territorio del personale impiegato nelle ditte d'appalto che forniscono i servizi esternalizzati di pulizia degli alunni e delle istituzioni scolastiche.
L'affidamento dei servizi a personale esterno all'Amministrazione ê caratterizzato, dunque, dalla formulazione, da parte del Direttore Regionale, di un piano finalizzato ad ottimizzare l'impiego del personale che svolge, in tutto o in parte, la funzione di collaboratore scolastico. La disposizione prevede il coinvolgimento dei Rappresentanti degli enti e dei consorzi di impresa affinché le risorse disponibili siano utilizzate secondo criteri ispirati alla massima razionalità di impiego e finalizzati ad evitare che il medesimo personale sia assegnato e ripartito, tra le sedi, in misura carente ovvero eccedente rispetto alle reali esigenze delle istituzioni scolastiche.
Sul punto si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 58 comma 5, che di seguito si riporta: "A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013".
Sono, poi, confermate le previgenti disposizioni in merito alle modalità di accantonamento dei posti. Resta, altresì, confermata la clausola della salvaguardia della titolarità del personale di ruolo eventualmente in soprannumero, a seguito dell'ottimizzazione. In proposito, al fine di evitare aggravi di spesa, conseguenti all'attivazione di tale clausola, ê prevista la compensazione dei posti da accantonare tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della medesima tipologia contrattuale.
Al fine della compensazione è necessario rendere indisponibile, a livello provinciale, un numero di posti non inferiore a quello accantonato nell'anno scolastico 2016-17. Nella tabella "E", allegata al presente schema di decreto, sono indicate le consistenze regionali degli accantonamenti in parola.
Si evidenzia, infine, che la terziarizzazione dei servizi attiene all'affidamento in appalto di incarichi inerenti l'espletamento di mansioni e funzioni comprese esclusivamente tra quelle espressamente previste dal vigente contratto di comparto. Tale precisazione è formulata al fine di evitare che l'affidamento in questione possa indurre a configurare la prestazione oggetto dell'incarico quale lavoro aggiuntivo (non rientrante tra le mansioni e le funzioni previste dal CCNL) e, quindi, tale da non dover comportare il congelamento di posti della dotazione organica, al fine della compensazione dei costi contrattuali.
Si fa presente che ai fini di una corretta determinazione dei posti da accantonare, sono state attivate apposite funzioni che consentono, al Dirigente Scolastico, di procedere al puntuale accantonamento dei posti, in quanto ê possibile indicare l'eventuale percentuale decimale dei posti da rendere indisponibili. In caso di dimensionamento della rete scolastica, il personale esterno all'amministrazione non può essere utilizzato in punti di erogazione del servizio che in precedenza non fruivano di servizi esternalizzati e, comunque, l'accantonamento non può superare quello previsto nelle sedi in cui era stato operato.
All'Ambito Territoriale Provinciale spetta poi, su delega del Direttore Regionale e previa verifica di eventuali compensazioni ovvero di operazioni connesse alla salvaguardia delle titolarità del personale di ruolo, la convalida ovvero la modifica del dato in argomento. A sua volta il Dirigente Scolastico ê legittimato a nominare personale supplente sull'eventuale spezzone orario conseguente ad accantonamento maggiore di quello dovuto.
Si evidenzia, infine, la possibilità di ricorrere a modalità diversificate di impiego del personale. In tale contesto si inquadrano gli accordi da definire con i titolari delle imprese di terziarizzazione dei servizi del personale ausiliario, al fine del migliore utilizzo del personale dipendente dai medesimi enti ed imprese. Resta inteso che l'utilizzo del personale estraneo all'Amministrazione deve comunque essere limitato alle istituzioni scolastiche che usufruiscono della esternalizzazione dei medesimi servizi ausiliari.
Analogo controllo sulla esattezza degli accantonamenti dovrà essere operato anche nei confronti del personale che svolge funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatario di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.), accertando che gli stessi prestino servizio nelle scuole loro assegnate.
Infine resta inteso che il contingente complessivamente assegnato in organico di diritto non potrà subire variazioni in incremento e che, come di consueto, verranno diramate ulteriori indicazioni in apposita circolare volta a disciplinare la fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.
Si evidenzia, infine, l'esigenza che le varie fasi di determinazione degli organici siano personalmente seguite dalle SS.LL., anche al fine di garantire che la consistenza effettiva dell'organico di diritto approvato, corrisponda, all'unità, a quella indicato nella tabella "A" relativa alla dotazione complessiva assegnata a ciascuna Regione.
A tal fine le funzioni informatiche del SIDI per la convalida e le elaborazioni dei dati di organico sono rese disponibili dalla data odierna ed improrogabilmente non oltre il 20 luglio. Di conseguenza anche il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 20 luglio mentre la data di pubblicazione dei movimenti ê l'8 agosto. Entro il 10 agosto, infine, saranno trasmessi i contingenti provinciali per le immissioni in ruolo.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Allegato - Schema di decreto interministeriale: Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) a.s. 2017-18.
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Visto il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possano deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;
Visto l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che, ai commi 2, 3 e 4, lettera e), ha previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico, nonché, nel quadro dei predetti obiettivi, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche, in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011, la riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica delle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico 2007/2008, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 411 e 412 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 64, comma 4, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha previsto, per l'attuazione del piano programmatico, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, con i quali procedere, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;
Visto il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 di approvazione del Regolamento da adottare ai sensi di quanto statuito al comma 4 del citato 64 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133 con il quale si è proceduto alla revisione dei criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 279/2012, resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 2 e 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, che ha dichiarato non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dal momento che la lettura integrata delle disposizioni impugnate, nel contesto complessivo delle norme di cui al richiamato art. 64, consente di ritenere coerente, con il disegno di migliore qualificazione del servizio scolastico, la prevista riduzione del personale A.T.A. reputando il piano programmatico degli interventi ed il citato D.P.R. n. 119/2009 del tutto rispettosi della riserva di legge di cui all'articolo 97della Costituzione;
Visto l'articolo 19, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come novellato dall'articolo 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), che pone il divieto di assegnare un DSGA in esclusiva alle scuole che non raggiungano un numero minimo di alunni;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato la legittimità costituzionale del già visto articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
Visto l'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, nella parte in cui prescrive, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, che le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola non possano superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione del sopra richiamato articolo 64 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base alla delega di cui al già visto articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che disciplina i Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
Visto l'articolo 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), che detta specifiche prescrizioni in ordine all'organico del personale assistente tecnico, a decorrere dall'anno 2012/2013;
Preso atto che l'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha statuito quanto di seguito indicato: "A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013.";
Visto l'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 una riduzione del numero di personale ATA pari a 2.020 posti, al fine di ottenere un risparmio nella spesa di personale pari a 50,7milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;
Visto il decreto 3 agosto 2016, n. 181 "Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016";
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (Buona scuola) ed in particolare il comma 14 dell'art. 1, con riferimento al fabbisogno triennale di dotazioni organiche del personale A.T.A., che prevede che il piano triennale dell'offerta formativa indichi il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Visto il decreto interministeriale n. 984 del 12 dicembre 2016, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA per il triennio scolastico 2017/19;
Considerata la necessità di rivedere per l'anno scolastico 2017/18 le dotazioni organiche ATA, avuto riguardo alla consistenza del numero degli alunni e al dimensionamento della rete scolastica;
Informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e finanze con nota del ...
Acquisito il parere della Conferenza Unificata nella seduta del ...
Decreta
Art. 1 - Dotazioni organiche
1. Il presente decreto rivede, per l'anno scolastico 2017/18, ai sensi dell' art. 2 del decreto 181/2016, le dotazioni organiche triennali 2017-19 del personale A.T.A.
2. Al presente decreto sono allegate le tabelle "A", "B", "C", "D" ed "F", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nelle quali è indicata la consistenza dell'organico del personale ATA per ciascun Ufficio Scolastico Regionale. Al presente decreto è, altresì, allegata la tabella "E" inerente il numero di posti da accantonare e rendere indisponibili per il profilo professionale di collaboratore scolastico, per la compensazione dei costi contrattuali conseguenti alla esternalizzazione dei servizi, in ossequio al disposto di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. La quantificazione numerica complessiva dei posti definita a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche regionali, avuto riguardo alla consistenza degli alunni dell'anno scolastico 2016/17 in raffronto alla consistenza del numero degli alunni dell'anno scolastico 2017/18.
4. La ripartizione regionale è stata effettuata anche tenendo conto della presenza di alunni diversamente abili, delle specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative ed operative delle istituzioni scolastiche, alle diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni ed ai compiti previsti per i profili professionali del personale, nonché tenendo conto del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.
Art. 2 - Dotazioni provinciali
1. Il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica regionale in dotazioni organiche provinciali, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le Regioni e gli Enti locali e avuto riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, dando adeguata informativa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole. Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alle zone in cui siano presenti consistenti fenomeni di dispersione e di abbandono scolastico.
2. I dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi ed articolazioni di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, l'accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.
3. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali ed i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il mancato raggiungi mento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale.
Art. 3 - Dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi
1. Il posto di organico di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento alunni. Nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è fissato in quattrocento alunni. Limitatamente alla determinazione dell'organico di cui al presente decreto, le istituzioni scolastiche di cui al presente comma, con posto in organico di diritto del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi sono definite istituzioni scolastiche "normo-dimensionate". Nella tabella "F", sono riportate le consistenze regionali della dotazione organica di diritto del profilo professionale di DSGA.
2. È fatto divieto di istituire posti del profilo professionale di DSGA in organico di diritto tra istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni, ciascuna, inferiore ai limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 4 - Assistente Tecnico-accantonamento posti
1. Negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici (ITP) in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
2. L'accantonamento dei posti di cui al comma 1 del presente articolo non deve ingenerare situazioni di esubero del personale del profilo professionale di assistente tecnico.
3. I posti di assistente tecnico non accantonabili per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell'ITP, incrementano il contingente delle disponibilità per le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.
Art. 5 - Organico Direttore dei servizi generali e amministrativi - adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto
1. Nelle istituzioni scolastiche con numero di alunni inferiore ai limiti indicati all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, il posto di DSGA non è assegnabile in via esclusiva. Il posto è attivato in comune con altra istituzione scolastica, individuata anche tra quelle di cui al presente comma.
2. Al solo fine della istituzione dei posti del profilo professionale di DSGA, l'unione tra scuole con numero di alunni inferiore ai limiti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto è definito "abbinamento tra istituzioni scolastiche sottodimensionate".
3. Il posto conseguente ad abbinamento di cui al precedente comma 2 deve essere istituito esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto e l'abbinamento è realizzato tra non più di due scuole sottodimensionate.
4. In alternativa alle disposizioni di cui al precedente comma 3, la singola istituzione scolastica sottodimensionata può essere affidata, a titolo di incarico aggiuntivo, a DSGA di ruolo già titolare in scuola normo-dimensionata. L'incarico di cui al presente comma non implica alcun incremento di organico, né in sede di determinazione dell'organico di diritto né nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.
5. Il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, di norma dà priorità agli incarichi aggiuntivi a DSGA di scuola normo-dimensionata rispetto agli abbinamenti tra scuole sotto-dimensionate, salvo ove considerazioni legate alle esigenze di efficacia e qualità del servizio richiedano l'attivazione dei posti di cui al comma 3.
6. Con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, sono determinati i contingenti provinciali dei posti di DSGA istituiti per gli abbinamenti tra scuole sottodimensionate. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate per le quali conferire gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 4 del presente articolo.
7. Attraverso la contrattazione decentrata regionale sono definiti i criteri per la individuazione delle istituzioni scolastiche da abbinare nonché quelle da assegnare a DSGA di istituzione scolastica normo-dimensionata. I criteri sono definiti con riguardo alla prossimità tra sedi, alla tipologia ed alle peculiarità delle istituzioni scolastiche, nonché al numero degli alunni, dei plessi e delle succursali delle istituzioni stesse.
8. Tenuto conto dei processi evolutivi connessi al dimensionamento delle istituzioni scolastiche nonché del livello di incidenza sulla dotazione organica, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, i contingenti di cui al precedente comma 6, ancorché incidenti su posti da attivare nella situazione di fatto, costituiscono specifico contingente provinciale del profilo professionale di DSGA. Il contingente di cui al presente comma è disgiunto dall'insieme degli eventuali, ulteriori posti istituiti in situazione di fatto per tutti gli altri profili professionali e mantiene, pertanto, propria specificità ed integrità.
9. A fronte di eventuali fusioni tra sedi sottodimensionate, disposte negli anni scolastici successivi dai pertinenti piani regionali di dimensionamento, il posto istituito in situazione di fatto è nuovamente incardinato nell'organico di diritto a decorrere dall'anno scolastico di efficacia del dimensionamento.
10. Al personale DSGA che ricopra i suddetti posti è riconosciuta, a seguito di specifica sessione a carattere negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, in applicazione dell'art. 19, comma 5 bis del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.
Art. 6 - Dotazione organica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti
1. La dotazione organica dei DSGA per i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) è determinata ai sensi dell'articolo 5.
2. Ai CPIA è assegnato un posto di assistente amministrativo, per ogni Centro Territoriale Provinciale riorganizzato nel CPIA. La dotazione organica dei collaboratori scolastici è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di educazione per gli adulti.
3. Ferma restando la dotazione organica determinata a livello regionale ai sensi della Tabella "F", il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale può assegnare ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti, personale appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.
Art. 7 - Verifica e monitoraggio
1. Gli Uffici scolastici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse ai parametri di riferimento. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi dei posti siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.
2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i direttori preposti agli Uffici scolastici regionali, si avvalgono della struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.
Art. 8 - Oneri finanziari
1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Tabella A - Dotazioni organiche regionali complessive anno scolastico 2017-2018
RegioneO.D. a.s. 2011/12O.D. a.s. 2016/17O.D. a.s. 2017/18variazione O.D. 2017/18 rispetto O.D. 2016/17variazione O.D. 2017/18 rispetto O.D. 2011/12
abcd=c-be=c-a
Abruzzo5.1955.0635.036-27-159
Basilicata2.8982.7452.725-20-173
Calabria9.8599.4169.349-67-510
Campania23.94423.13423.014-120-930
Emilia Romagna12.80112.99413.139145338
Friuli Venezia Giulia4.0994.0664.0726-27
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana3.9113.8793.8856-26
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena1881871870-1
Lazio18.17318.00018.04848-125
Liguria4.6684.6444.6473-21
Lombardia29.04429.13129.298167254
Marche6.0365.9665.949-17-87
Molise1.4351.3661.350-16-85
Piemonte14.38414.25514.247-8-137
Puglia15.77915.11015.023-87-756
Sardegna6.7846.5696.527-42-257
Sicilia20.90120.06819.974-94-927
Toscana12.16712.25612.32771160
Umbria3.3783.3573.354-3-24
Veneto15.57815.39415.377-17-201
Totale Nazionale207.123203.534203.456-78-3.667
Nel corso dell'a.s. 2016/17 è intervenuta in seguito a contenzioso sul dimensionamento e a pronuncia definitiva del Consiglio di Stato nella regione Calabria una variazione di un posto di DSGA passati da 340 a 339 unità di cui alla tabella F.
* Comprensivi di 1322 posti relativi ai profili professionali di: cuoco, guardarobiere, infermiere e addetto alle aziende agrarie.
Tabella B - Profilo Professionale: Assistente Amministrativo
RegioneO.D. a.s. 2016/17O.D. a.s. 2017/18variazione O.D. 2017/18 e O.D. 2016/17
abc=b-a
Abruzzo1.0791.073-6
Basilicata573569-4
Calabria1.9631.948-15
Campania5.3585.325-33
Emilia Romagna3.0493.08738
Friuli Venezia Giulia8558572
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana8218232
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena34340
Lazio4.2704.28515
Liguria1.0171.0192
Lombardia6.9787.02446
Marche1.3171.314-3
Molise298295-3
Piemonte3.1473.1470
Puglia3.6343.609-25
Sardegna1.3731.365-8
Sicilia4.7574.735-22
Toscana2.7722.79119
Umbria7117110
Veneto3.6713.668-3
Totale Nazionale46.82246.8220
Tabella C - Profilo professionale: Assistente Tecnico
RegioneO.D. a.s. 2016/17O.D. a.s. 2017/18variazione
abc=b-a
Abruzzo3413410
Basilicata2612610
Calabria8838830
Campania1.9501.9500
Emilia Romagna8648640
Friuli Venezia Giulia3403400
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana3273270
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena13130
Lazio1.4661.4660
Liguria3703700
Lombardia1.9871.9870
Marche5355350
Molise1221220
Piemonte1.0771.0770
Puglia1.3471.3470
Sardegna5525520
Sicilia1.8261.8260
Toscana8388380
Umbria2852850
Veneto1.1311.1310
Totale Nazionale16.17516.1750
Tabella D - Profilo Professionale: Collaboratore Scolastico
RegioneO.D. a.s. 2016/17O.D. a.s. 2017/18variazione
abc=b-a
Abruzzo3.3883.370-18
Basilicata1.7511.739-12
Calabria6.1126.066-46
Campania14.79214.706-86
Emilia Romagna8.5168.626110
Friuli Venezia Giulia2.6682.6713
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana2.5422.5453
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena1261260
Lazio11.44511.48540
Liguria3.0563.0593
Lombardia18.93419.059125
Marche3.8333.824-9
Molise870861-9
Piemonte9.4049.402-2
Puglia9.4119.349-62
Sardegna4.2574.231-26
Sicilia12.54212.484-58
Toscana8.0798.13657
Umbria2.1992.198-1
Veneto9.8869.877-9
Totale Nazionale131.143131.1430
Tabella E - Collaboratori scolastici. Posti accantonati per terziarizzazione dei servizi
Regionea
Abruzzo394
Basilicata165
Calabria625
Campania2.591
Emilia Romagna562
Friuli Venezia Giulia41
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana31
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena10
Lazio1.765
Liguria131
Lombardia400
Marche265
Molise84
Piemonte509
Puglia1.646
Sardegna209
Sicilia1.323
Toscana608
Umbria183
Veneto356
Totale Nazionale11.857
Tabella F - Profilo professionale: Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.)
RegioneOrganico a.s. 2016/17Organico a.s. 2017/18di cui CPIA a.s. 2017/18variazione
abcd=b-a
Abruzzo1871843-3
Basilicata1101062-4
Calabria3393346-5
Campania9629618-1
Emilia Romagna51951612-3
Friuli Venezia Giulia16616741
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana15215341
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena141400
Lazio70770010-7
Liguria1851836-2
Lombardia1.1321.12819-4
Marche2222172-5
Molise55512-4
Piemonte56255612-6
Puglia63863870
Sardegna2732655-8
Sicilia83281810-14
Toscana46746211-5
Umbria1361341-2
Veneto5795747-5
Totale Nazionale8.071*7.994127-77
Nel corso dell'a.s. 2016/17 è intervenuta in seguito a contenzioso sul dimensionamento e a pronuncia definitiva del Consiglio di Stato nella regione Calabria una variazione di un posto di DSGA passati da 340 a 339 unità. Pertanto i posti di DSGA a livello nazionale sono passati da 8072 a 8071

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